Statuto A.P.S. Tavola Rotonda – ETS

Aggiornato il 17/06/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 24/06/2019

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata APS TAVOLA ROTONDA – ETS, Associazione di promozione sociale.

Art. 2  – Sede

L’Associazione, ha sede legale a Roma in Via Nizza n°72  L’eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.  Il codice fiscale dell’associazione è 97401820580. 

Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. La durata dell’associazione è illimitata.  E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei Soci. 

L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. 

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L’associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell’associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

Art. 4 – Attività di interesse generale 

L’associazione viene costituita al fine di svolgere:

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e  all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell’art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018; 
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell’art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività  di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell’art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
  • protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017; 
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
  • promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, le reti culturali e sociali, la cultura, le sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative, le nuove sinergie, gli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale e la partecipazione attiva intercettando i bisogni presenti sul territorio
  • promuovere e supportare lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi per l’avvio e/o il sostegno di attività culturali, sociali e economiche, tese al miglioramento della qualità della vita. 
  • promuovere raccolte di fondi e beni da destinare al sostegno di iniziative di solidarietà sociale
  • riconoscere i diritti culturali, facilitando l’accesso alla conoscenza, al sapere, all’educazione, all’e-inclusion, all’uso delle nuove tecnologie; promuovendo la responsabilità e la cittadinanza attiva, la partecipazione, l’inclusione e la coesione sociale, la democrazia e i diritti a livello europeo e internazionale.
  • svolgere attività di animazione culturale e sociale nel territorio e organizzare attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte a studenti, a volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
  • strutturare politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l’auto-organizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione, con un’attenzione particolare verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
  • promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo; la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
  • sviluppare forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;
  • favorire la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea e del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
  • costruire pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità
  • promuovere la mobilità sostenibile in ambienti urbani ed extra-urbani e l’utilizzo di forme alternative di “spostamento”.
  • promuovere la mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all’estero, le azioni all’interno dell’ESC e dei programmi promossi dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo;
  • favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

L’associazione svolge l’attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.

Art. 5 – Modalità per raggiungimento finalità  

L’Associazione per raggiungere le finalità di cui all’articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

a)      produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

b)      produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;

c)      svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;

d)      gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

e)      promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;

f)       svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d’interesse ambientale e naturalistico;

g)      sostenere l’informazione e la divulgazione in favore degli adulti;

h)      promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell’ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;

i) Ideare, organizzare e realizzare eventi culturali e artistici;

j)      gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

k)      promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;

l)       Gestire beni sequestrati o confiscati, collaborare con aziende confiscate o sequestrate

m)   realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;

n)      promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali della regione;

o)      stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;

p)      promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e d’intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

q)      promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti di intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;

r)       attivare campagne internazionali in difesa dell’ambiente e del clima;

s)      realizzare, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all’estero, sulla salvaguardia dell’ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull’educazione ambientale;

t)       gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;

u)      promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;

v)      promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;

w)     promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti;

x)      utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;

Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e fab-lab a tematica ambientale, imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; partecipare o concorrere alla costituzione di  fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera dell’Assemblea dei delegati, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L’Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 del Codice del Terzo Settore.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 

L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. 

Art.  6 – Attività secondarie e strumentali

L’associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall’apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 4 del presente statuto. L’individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall’Assemblea dei soci in forma ordinaria.  

Art. 7 – Soci

L’associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all’Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione entro il termine di 60 giorni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all’Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. 

Art.8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: 

  1. il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall’Associazione;
  2. di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
  3. il diritto di recedere dall’Associazione.

I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.    

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci. 

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.   

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
  3. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  4. per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 9 – Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. Organo di controllo;
  6. Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.10 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l’Assemblea dei soci delibera, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto. 

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
  2. definisce il programma generale annuale di attività;
  3. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
  4. nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
  5. nomina e revoca quando previsto l’Organo di controllo e l’Organo di Revisione (o Revisore Unico);
  6. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  7. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti; 
  8. decide sull’esclusione dei soci ai sensi dell’art.8 del presente statuto; 
  9. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
  10. delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
  11. delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Il voto di astensione di un membro dell’assemblea non contribuisce al quorum e, in caso di mancata maggioranza, il voto del presidente, se espresso, vale doppio. 

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno. 

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  1. elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
  2. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  3. cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  4. predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  5. presenta annualmente all’Assemblea dei soci per l’approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
  6. approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;   
  7. conferisce procure generali e speciali;
  8. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  9. propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  10. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;  
  11. ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  12. delibera in ordine all’esclusione dei soci;
  13. determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  14. delibera sull’apertura di conti correnti sia bancari che postali. 

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l’Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. 

Art.12 – Il Presidente  

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci. 

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell’Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 13 – VicePresidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci. 

Art. 14 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell’amministrazione finanziaria dell’associazione.

Art. 16 – Organo di Controllo 

L’Assemblea dei soci, qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. 

Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. 

Qualora l’Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. 

L’organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto  funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 – Organo di Revisione Legale dei conti

L’Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; il revisore legale può coincidere con l’organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell’organo di controllo interno sia anche iscritto nell’apposito registro dei revisori legali.  L’Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L’Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L’Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività dell’Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 – Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell’Associazione. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • le quote associative e i beni con esse acquistati;
  • beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell’Associazione.

L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. 

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell’Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria. 

Art. 19 – Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all’organismo di controllo ai sensi dell’art. 148 comma 8 del DPR  917/86 in combinato disposto con l’art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 – Fonti normative

Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 21 – Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.